DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE MINORI ANM
Il disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008 in materia di sicurezza pubblica comprende, nel testo approvato alla Camera dei Deputati il 14 maggio 2009, alcuni emendamenti proposti dal Governo. Essi tuttavia lasciano inalterati i profili di criticità rispetto all’interesse dei minori già evidenziati in numerosi documenti.
In particolare, il testo licenziato dalle Camere non è stato modificato nella parte in cui non consente la registrazione dei figli dei clandestini nell’atto di nascita (modifica all’art. 6 comma 2 tu immigrazione, come modificato dall’art. 45 lett. F, ora art. 20 lett. F ddl), nonostante il Parlamento fosse stato debitamente informato della palese incostituzionalità di tale norma (si richiama, in proposito, il documento dell’associazione dei Giudici Minorili e della Famiglia).
Detta previsione contrasta con il diritto del minore alla propria identità personale (nel quale rientra lo status filiationis) e cittadinanza, che viene riconosciuto dall’art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia, la cui limitazione comporterebbe l’esposizione dei minori al pericolo di falsi riconoscimenti di terzi e aggiramenti fraudolenti della legge sull’adozione. In ogni caso, l’abnorme ed iniqua conseguenza di tale modifica normativa è che, non potendo il minore essere riconosciuto entro soli dieci giorni, si aprirà automaticamente la procedura di adottabilità. Sarebbe opportuno prolungare il termine previsto per l’apertura di una procedura di adattabilità, al fine di non determinare una impossibilità in concreto di registrazione dei figli di clandestini nei termini i legge, con il timore che tale situazione, nel tempo, possa indurre le clandestine a partorire senza assistenza ospedaliera con grave rischio per la salute delle donne e dei nascituri destinati a rimanere minori invisibili .
Né pare che i lamentati profili di incostituzionalità siano esclusi dal fatto che la madre e il coniuge possano chiedere un permesso per maternità, ai sensi dell’art. 19 u.c. lett. D), come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376/2000. Invero, è facile prevedere le notevoli difficoltà di ordine burocratico che i competenti uffici delle questure incontreranno nel valutare istanze corredate da atti di nascita dai quali non potrà desumersi la paternità e maternità dei neonati. Il rapporto di filiazione dovrà essere provato in via indiretta (per esempio attraverso il certificato di assistenza al parto, a mezzo testimoni etc.), con esiti incerti e la verosimile possibilità di un successivo contenzioso in via amministrativa.
La modifica più rilevante è costituita dall’introduzione del reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis tu immigrazione, introdotto dall’art. 1 coma 16 ddl), punito con la pena dell’ammenda, ma corredato da sanzioni accessorie (espressa previsione dell’espulsione come sanzione sostitutiva, effetto estintivo del reato dell’avvenuto allontanamento dello straniero e possibilità di procedere ad espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente), che ne rendono evidente la finalità di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato.
La Commissione rileva in proposito che non è espressamente prevista l’esclusione dei soggetti minorenni dall’ambito applicativo della nuova fattispecie, sebbene, dalle norme costituzionali e convenzionali, dall’arti. 37 bis l.n. 184 del 1983 e dall’art. 19 cpv. lett. A) TU immigrazione, si desuma il principio per cui il minore straniero che si trovi in Italia in condizioni abbandono non può essere espulso, ma deve anzi ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in materia di adozione, affidamento e interventi urgenti.
Una lacuna normativa si evidenzia nell’art. 10 bis comma 6, che prevede una causa di sospensione del procedimento penale, nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Tale previsione andrebbe ragionevolmente estesa anche ai permessi rilasciati dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 31 tu immigrazione in presenza di situazioni di pregiudizio psico – fisico per i figli minori. Poiché tali domande vengono proposte da soggetti in stato di clandestinità, si determinerebbe la paradossale conseguenza di imporre ai Tribunali per i Minorenni di denunciare gli istanti per il reato di immigrazione clandestina.
In conclusione, la Commissione evidenzia che i menzionati emendamenti governativi, nonostante le numerose sollecitazioni fatte, non hanno apportato al testo del ‘pacchetto sicurezza’ alcuna modifica a tutela della delicata condizione dei minori stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.
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