(a cura di Claudio Nunziata)
La lettura del testo del decreto legge odierno evidenzia:
a) l’autorità pubblica può avvalersi, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della collaborazione di associazioni tra cittadini, associazioni che attendibilmente potrebbero caratterizzarsi per forti connotazioni ideologiche e persino per la loro vicinanza a partiti;
b) l’intesa preliminare opera tra il sindaco quale ufficiale del governo (art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed il prefetto, senza alcun coinvolgimento degli altri organi di governo dell’amministrazione locale, quali la giunta e, sopratutto, il consiglio comunale;
c) se è vero che all’apparenza sono attribuibili solo compiti di segnalazione di “eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”, è prevista la determinazione di non meglio indicati “ambiti operativi” per l’attività di queste associazioni, determinazione tuttavia riservata a norme di rango secondario emanate dal Ministro dell'interno, senza alcuna specificazione;
d)esse si presteranno inevitabilmente a creare condizioni persecutorie e di discriminazione in danno degli immigrati e di tutti coloro che oggettivamente si troveranno in una situazione di disagio sociale, pur senza commettere alcun reato.
Di seguito, alcuni datati riferimenti relativi alla istituzione nel 1923 della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nata come è noto per dare una risposta all’esigenza di trasformare le squadre d’azione fasciste in una organizzazione formalmente riconosciuta e stabile, che prevedevano:
- l’istituzione di strutture a reclutamento volontario, anche a base locale;
- il concorso della milizia al mantenimento dell’ordine pubblico;
- l’ampio uso del rinvio ad appositi regolamenti per le “norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funzionamento della milizia”;
- la possibilità di un impiego ordinato dal Ministero dell'interno, dall’autorità militare, dai prefetti e, allora solo eccezionalmente, dal sindaco.
Decreto Legge del 20.2.2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori.
Articolo 6
(Piano straordinario di controllo del territorio).
(omissis)
3. I Sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto che ne informa il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
(omissis)
R.d. 14 gennaio 1923, n. 31: Istituzione di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Art. 1. È istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Art. 2. La milizia per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della Patria italiana, ed è agli ordini del Capo del Governo.
Provvede, in concorso coi corpi armati per la pubblica sicurezza e con il R. esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.
(omissis)
Art. 4. Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funzionamento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi, in armonia con le leggi vigenti, dal Presidente del Consiglio o dalle autorità da lui delegate.
(omissis)
R.D.L. 8 marzo 1923, n. 832: Norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
1. La « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » istituita con decreto-legge n. 31 del 14 gennaio 1923 provvede, insieme coi corpi armati per la PS e col Regio esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.
2. È agli ordini del Capo del Governo, a cui è direttamente subordinato il Comando generale e dipende in conseguenza dalle proprie autorità gerarchiche, che agiscono in accordo col Ministero dell'interno, e quindi con le autorità da questo dipendenti. Eventualmente, in quelle località ove non esiste nessuna di dette autorità, può venir richiesta della sua opera anche dai sindaci.
(omissis)
37. Le chiamate in tempo di pace possono avvenire per ragioni di ordine pubblico, in caso di pubbliche calamità, per istruzione, per riviste e parate.
Tali chiamate possono essere parziali e generali.
38. Le chiamate parziali vengono fatte per reparti, o per località, e possono essere ordinate ovunque dal Comando generale; nei limiti di loro giurisdizione dagli ispettori, dai consoli generali e consoli.
Quelle riferentisi a servizi d'ordine pubblico o a pubbliche calamità possono venire ordinate:
a) dal Ministero dell'interno;
b) dal Comando generale;
e) dai prefetti e sottoprefetti con le norme per la richiesta delle truppe in servizio di ordine pubblico.
In casi eccezionali, là ove non esiste un'autorità politica o militare, il sindaco del luogo può chiamare alle armi il reparto di Milizia che si forma nel Comune.
39. Le chiamate generali per necessità di ordine pubblico sono ordinate esclusivamente dal capo del Governo.
(omissis)
La soluzione del governo Berlusconi, dietro le parole utilizzate nel decreto, richiama direttamente una nozione di ronde di cittadini con una precisa connotazione politica (le ronde padane). Il termine “ronda” non a caso ha una sua etimologia da caserma e tende oggettivamente a rimarcare il clima di paura, alludendo implicitamente ad una contrapposizione di violenza a violenza ed al bisogno di una risposta indiscriminata nei confronti di chiunque si ponga come soggetto diverso rispetto alla comunità di appartenenza, si presenti in pratica senza la divisa della comunità. Da sempre la destra è ricorsa allo strumento della paura per affermarsi e per governare. Monopolizzando l’attenzione su questo tema, distrae dai problemi reali, diminuisce il senso critico e rende i cittadini docili.
Fondare una politica della sicurezza sul senso civico dei cittadini è un’altra cosa: significa riappropriarsi della città, viverla, essere tutti sensori sul territorio del rispetto di criteri di convivenza civile e di pari dignità sociale, potersi riferire ad amministrazioni attrezzate a provvedere ai bisogni ed a intervenire tempestivamente per far fronte ad essi. Si tratta di sostituire alla logica caporalesca portata avanti dalla destra - destinata non già ad eliminare le situazioni di disagio, bensì ad esasperarle e spostarle lontano da sé - una politica rivolta ad una maggiore coesione sociale, alla solidarietà e ad una costante attenzione allo spazio urbano.
E' un paradossale segno di decadenza dello stato di diritto e dei caratteri che connotano una democrazia il fatto che si attribuiscono scelte persecutorie a privati nello stesso momento in cui si propone al Parlamento di privare i pubblici ministeri del potere di identificare le notizie di reato in relazione alle quali esercitare l'azione penale, trasferendolo ad una polizia giudiziaria, peraltro privata delle garanzie di inamovibilità di cui oggi dispone e, quindi, più direttamente subordinata all'esecutivo.
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