DRAFT COPY
UNIVERSITA’ DI TORINO
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
AULA 5 – PALAZZINA EINAUDI – LUNGO DORA SIENA, 68
28, 29 NOVEMBRE 2008
GOVERNARE ATTRAVERSO IL DISPOSITIVO DISCIPLINARE DELL’INSICUREZZA E NUOVI CRITERI DI SELETTIVITA’ NEI PROCESSI DI CRIMINALIZZAZIONE
Massimo Pavarini
[Università di Bologna]
1. La questione criminale nella crisi dello Stato sociale di diritto.
Nella elevata incertezza che ancora accompagna la riflessione scientifica in tema di insicurezza urbana, alcuni dati certi aiutano quantomeno ad orientare correttamente la lettura critica del complesso fenomeno.
La questione sicuritaria emerge nella sua dimensione “politica” tra la decade degli anni settanta e quella degli anni ottanta del secolo passato. In primis negli USA, poi a macchia d’olio, dopo pochi anni, nella vecchia Europa. I paesi della grande “periferia” - in particolare quelli dell’America Latina, ma non solo - forse ancora da prima, ma con caratteri - almeno in una fase iniziale - non immediatamente distinguibili da consolidate politiche di esclusione sociale delle popolazioni marginali, soprattutto nei contesti metropolitani.
Nel Primo Mondo la questione sicuritaria sorge e si sviluppa in ragione e secondo i tempi della crisi del modello di Stato sociale di diritto. Sul punto regna elevata concordanza in letteratura (Cfr., per tutti, Garland D., Punishment ad Welfare: A Hisotory of Penal Strategies, Gover, Aldeshot, 1985).
La crisi del Welfare mette in discussione un modello di ordine e pace sociali che dalla fine della seconda guerra mondiale si erano fondati su un patto ampiamente condiviso di partecipazione politica e che vedeva appunto nello Stato del benessere il regolatore e garante della promessa di livelli sempre più elevati di inclusione sociale. Fatte in qualche modo salve le necessità della produzione capitalistica, la distribuzione della ricchezza si piegò alla volontà politica di governi rappresentativi delle classi lavoratrici. La narrativa dominante fu quella della sicurezza sociale sempre più estesa, al punto che la governace del welfare si fondò sull’idea di una democrazia rappresentativa di tutti, in quanto consumatori; un dispositivo questo in grado di strutturare campi di azione plurimi: dal sistema della rappresentanza politica all’organizzazione della cosa pubblica; dai processi di socializzazione primaria alle pratiche di disciplina sociale, ai criteri di legittimazione del sistema di giustizia penale.
Sappiamo come questo modello si reggesse su una promessa solo in parte mantenuta: la sicurezza sociale di tutti. Nelle realtà che hanno effettivamente implementato questo modello di giustizia sociale – si pensi alle socialdemocrazie del Nord Europa - i successi nel processo di inclusione sociale e di partecipazione politica sono pervenuti a livelli elevati. Poi, appunto, a fare corso dalla metà degli anni settanta, questo modello sociale e politico comincia ad arretrare fino ad non essere più culturalmente egemone.
Sappiamo come progressivamente lo stato del Welfare abbia cominciato a persuadere sempre meno: fu criticato come troppo costoso al punto da soffocare lo stesso processo produttivo capitalista che non riusciva più a garantire quei livelli di produttività necessari per soddisfare i bisogni crescenti di sicurezza sociale; e soprattutto si contestò come esso viziasse la forza lavoro a costumi sempre meno competitivi, fino ad allevare eserciti crescenti di fannulloni e scrocconi. La crisi del modello di Stato sociale si aprì, così, da un lato, ad una ripresa nella fede/fiducia nel libero mercato e, dall’altro lato, a quelle diverse narrative che di volta in volta si palesarono capaci di garantire l’ordine in assenza di uno “stato benefattore”, cioè in penuria progressiva di produzione di sicurezza sociale.
La questione sicuritaria e di governo della sicurezza da criminalità nasce appunto in questo preciso contesto di crisi e progressiva contrazione del bene pubblico della sicurezza sociale. E vi nasce confusamente e forse, in un primo momento, inavvertitamente.
Certo è che - per ragioni solo in parte scientificamente comprese - con la fine degli anni settanta del secolo passato la delittuosità, in particolare quella opportunistica e predatoria, cresce moltissimo negli USA. Effetto, si dirà, del baby boom degli anni cinquanta e sessanta, per cui entrano sulla scena sociale, appunto a metà della decade degli anni settanta, entrassero sulla scena sociale masse consistenti di giovani-adulti, cioè si alterasse definitivamente l’equilibrio demografico in favore delle componenti più criminogene; o a causa anche della crisi economica e quindi del determinarsi di elevati tassi di disoccupazione soprattutto tra popolazione nera, che determinò - secondo un modello esplicativo di tipo eziologico - una lievitazione dei tassi di delittuosità contro la proprietà; ne si può escludere, infine, il possibile effetto imputabile ad altre e diverse trasformazioni del vivere sociale che portarono ad aumentare le opportunità di delinquere, come il diffondersi della cultura delle droghe illegali e soprattutto le campagne di criminalizzazione delle stesse. Certo è che i primi anni ottanta sono segnati negli USA da una forte emergenza criminale.
Non diversamente in Europa, sia pure in momenti non coincidenti.
In Italia, ad esempio, la delittuosità si eleva moltissimo a fare corso dalla metà degli anni ottanta per raggiungere il suo picco intorno agli anni 1991-1992: in una manciata di anni gli omicidi dolosi aumentano di tre volte, i furti in generale di sei e le rapine di ben ventuno. Poi, dal 1993, conosciamo una significativa contrazione di alcuni indici di delittuosità e la stabilizzazione di altri. Comunque i tassi permangono relativamente alti, se comparati a quelli registrati nelle decadi precedenti (Cfr., Barbagli, a cura di, Rapporto sulla criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2008)
Anche se in assenza di modelli esplicativi soddisfacenti, si può convenire su una circostanza: la crisi dello stato sociale di diritto è, in una sua fase decisiva, accompagnata da una crescita significativa degli indici di delittuosità, al punto da trasformare le nostre in società ad elevato rischio di vittimizzazione. E non solo: il diffondersi in particolare di alcune tipologie di delitti di massa (gli scippi, i borseggi, le piccole rapine, ecc.) per la prima volta nella storia della modernità, vede il rischio da criminalità diffondersi anche tra le classi medie e basse.
Domandarsi quindi se la preoccupazione della gente per la illegalità anche criminale sia solo imputabile ad una effettiva crescita di questa o sia ascrivibile al diffondersi della paura per la progressiva contrazione del bene della sicurezza sociale rischia di rimanere senza risposta in quanto l’aumento della delittuosità e la contrazione della sicurezza sociale avvengono contemporaneamente e quindi non è agevole determinare il distinto contributo causale di ciascuno fenomeno. Possiamo solo dire con certezza che una volta che si è diffuso il panico da criminalità, esso si evolve in termini relativamente irrelati dall’andamento dell’insicurezza obiettiva da criminalità. Questa ultima sappiamo sta diminuendo, ma ciò non si riflette sui sentimenti di preoccupazione e paura delle nostre comunità che permangono sempre elevati anche se da tempo relativamente stabili.
Ma la questione della sicurezza metropolitana solo in parte può relazionarsi con l’aumento dei tassi di vittimizzazione da criminalità. Il disordine che determina insicurezza tra la gente sovente non è costituito dal diffondersi di con dette criminali vere e proprie, ma dalla percezione sempre più diffusa del determinarsi di fenomeni e di comportamenti che violano norme condivise concernenti lo spazio pubblico e una certa regolazione convenzionale del tempo sociale e che pertanto contribuiscono a determinare una situazione di degrado urbano.
2. – La città degradata: conflitti nello spazio pubblico e nella regolazione convenzionale del tempo sociale.
Nella cultura e progettazione della città industriale sono due secoli che gli urbanisti definiscono come degradato quello spazio urbano segnato da una penuria di quegli elementi funzionali alle necessità della produzione. E’ pertanto degradata quella parte di città che, in quanto insalubre, non consente di garantire gli standard ritenuti accettabili di riproduzione della forza lavoro; è degradato quel quartiere in cui si lamenta una deficienza di servizi scolastici o sanitari che non consente il raggiungimento dei livelli auspicati di formazione e di re-integrazione nel processo produttivo; ecc. E’degradata quella parte della città che in quanto ha meno, è inadempiente rispetto alla missione dello spazio urbano, che è di organizzarsi in favore del processo produttivo industriale.
Così definita, l’area degradata può - o deve - essere risanata; avendo risorse economiche disponibili è facile progettare l’intervento: in quanto ha meno, quello spazio urbano può o deve essere arricchito di quanto manca. Il degrado urbano c’è e può anche perdurare nel tempo, ma non perché si ignori come affrontare il problema. In questo senso, il degrado urbano è un problema che conosce una soluzione.
Oggi noi parliamo di degrado urbano per intendere altro e alla fine di profondamente soggettivo.
E’degradato quel territorio metropolitano segnato da fenomeni e da comportamenti sociali che nel loro manifestarsi violano norme che da alcuni (molti o pochi) sembrano condivise concernenti lo spazio pubblico e una certa regolazione convenzionale del tempo sociale; e questo può manifestarsi per la presenza di fenomeni di disordine fisico (graffiti, accumulo di sporcizia, danneggiamento di cabine telefoniche e panchine, carcasse di biciclette e ciclomotori, ecc.), e/o di disordine sociale (tossicodipendenti, spacciatori, prostitute di strada, vagabondi, ecc.); ovvero per altre testimonianze di incuria che danno la sensazione di un’amministrazione pubblica inadempiente e inefficiente (marciapiedi e strade sconnessi, inquinamento atmosferico ed acustico, traffico caotico, ecc.).
Insomma: è degradato quel territorio urbano che suscita senso di estraneità, fastidio, ansia, paura perché testimonia di un conflitto non risolto nell’uso dello spazio pubblico e nella regolazione convenzionale del tempo sociale. In questo senso il degrado urbano - per quanto oggettivizzabile in alcuni indici - origina pur sempre da una percezione soggettiva. Ma di più: uno spazio urbano che definiamo oggi degradato non è sempre segnato da penuria o assenza di qualche cosa; al contrario, a volte può essere un eccesso di risorse economiche o una particolare ricchezza di opportunità sociali, culturali e politiche a farlo percepire come degradato.
Le necessità della produzione (soprattutto di tipo fordista) della città industriale del XX secolo hanno imposto un’idea di sviluppo e quindi di ordine urbani. In precedenza, altrettanto dicasi per la città medioevale, rinascimentale, manifatturiera, coloniale, ecc., ovviamente con riferimento a distinte idee di sviluppo ed ordine urbani.
Gli studi pionieristici della scuola di Chicago ci testimoniano come l’ecologia urbana sia nata come sapere essenziale tanto al processo di sviluppo socio-economico della città moderna, quanto alla produzione di politiche di controllo sociale; e questo già a fare corso dagli anni venti del secolo passato. Un pensiero che si è mostrato capace di declinare sviluppo metropolitano, esigenze della produzione ed ordine sociale. La sociologia urbana alle sue origini è stata anche se non soprattutto sociologia della devianza e del controllo sociale della metropoli.
La città industriale si sviluppa prevalentemente per funzioni, aggregando in maniera crescente urbano ad urbano in una prospettiva tendenziale di espansione illimitata; lo spazio non si definisce pertanto dai confini - dentro/fuori alla/dalla polis come dimensione fondativa della città premoderna - ma dalla specializzazione interna dello spazio urbano. La logica funzionale dello sviluppo della città impone, da un lato, una sempre più rigida separazione delle classi sociali (e sulla mai sopita ossessione di fronte ai pericoli del contagio fisico e morale si differenziano e si distanziano nello spazio urbano i quartieri residenziali in ragione delle diversità di classe) e dall’altro lato, una programmazione altrettanto rigida delle occasioni di unificazione funzionale ritenute necessarie allo sviluppo (come zone industriali, reti di trasporti, luoghi di concentramento di massa, spazi dedicati allo svago collettivo e tutto ciò impone, almeno nella vecchia Europa, sventramenti di centri storici, abbattimenti di vecchi quartieri, aperture di nuove arterie, ecc.).
La differenziazione dello spazio urbano segue quindi la logica dello sviluppo industriale e gli spazi pubblici vengono pertanto ridefiniti in ragione delle funzioni produttive. Ma nel contempo necessità di disciplina sociale suggeriscono volta per volta quelle soluzioni che consentono di controllare meglio la città, nell’applicazione dei dettami di un panoptismo urbano.
La produzione e la sicurezza dettano il loro dominio anche sulla regolazione del tempo, imponendo i criteri dello svolgersi ordinato della vita sociale: ancora la notte per il riposo e il giorno per il lavoro (almeno fino a quando la città moderna non si convertì in ville lumière); ma anche gli orari dei locali pubblici dove si consumavano bevande alcoliche e dove si tenevano pubblici spettacoli; ecc.
Rigida regolamentazione nell’uso dello spazio pubblico unitamente ad un’altrettanto severa regolamentazione del tempo della vita sociale hanno costituito per lungo tempo le coordinate fondamentali per situare e garantire l’ordine - o quantomeno un’idea di ordine - della città moderna.
La grande città moderna nasce quindi con una forte vocazione al piano, al progetto, al governo ordinato dello proprio sviluppo.
Il che certo non vuol dire che la città moderna si sia piegata effettivamente all’ordine di una urbanistica razionale in quanto funzionale. Se la storia delle grandi città moderne è anche una storia segnata da contraddizioni, conflitti e disarmonie, rimane però - ed è ciò che qui interessa - che essa fu capace almeno di pensare ad un’idea di ordine e di disciplina e pertanto si offrì come prevedibile.
Quella idea di prevedibilità oggi è definitivamente tramontata come è definitivamente venuto meno quel modello di sviluppo economico.
La città post-industriale non è neppure una città in senso proprio, perchè non si fonda più sulla relazione esclusiva con chi la abita (appunto: il cittadino); chi consuma la città post-industriale, vive un territorio senza frontiere e senza limiti dove l’appartenenza non è più di natura culturale e politica. Se mai solo fiscale. E certo questo non consente di parlare più, o sempre meno, di vincoli e appartenenze (Cfr., Amendola G., La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 1997).
La città post-industriale non è una polis allargata o solo un po’ diversa, ma più precisamente l’opposto della polis. Le caratteristiche costanti dell’esperienza urbana post-moderna sono infatti la delegittimazione di massa dei codici e delle convenzioni; la diffusione di identità leggere; la sostituzione del principio di utilità con quello del piacere; e soprattutto la caduta della prevedibilità e il primato della probabilità e del caso.
3.- Retoriche prescrittive: quale ordine dare al presente disordine?
Come si è cercato di contrastare i processi di deterritorializzazione, di degrado e di rischio diffuso di vittimizzazione?
Aiutano in questo saperi diversi rilevatori del modo di intendere e fare i conti con il novum. In primis l’urbanistica e l’architettura.
Esiste e forte la tentazione di progettare la città e gli edifici in una logica di difesa: una nuova organizzazione degli spazi capace di escludere e allontanare quanto percepito come temibile o semplicemente fastidioso. L’urbanistica e l’architettura dello “spazio difendibile” (Cfr., Newman O., Defensible Space - Crime Prevention trough Urban Design, McMillan, New York, 1972) sono progredite in questi ultimi anni e non solo e inequivocabilmente verso gli esiti estremi narrati nella “città di quarzo”( M. Davis, City of Quartz, Verso, London, 1990). Importante è cogliere l’ossessione che alimenta questa tentazione: se non posso produrre il mio ordine nello spazio pubblico, posso imporlo - avendone le necessarie capacità economiche - su uno privato. L’ordine del mio giardino diventa così l’ordine del mio caseggiato e forse del mio quartiere: finalmente posso vivere nel verde, in assoluta quiete, tra campi di golf e piscine, in assoluta sicurezza protetto da mura di cinta, videosorveglianza e guardie private in uno spazio urbano non più pubblico. I conflitti sull’uso dello spazio pubblico sono così radicalmente risolti … privatizzandoli (Cfr., McKenzie E., Privatopia – Homeowner Associations and the Rise of Residential Private Government, Yale University Press, New Haven, 1994). Soluzione non solo paradossale, ma anche impraticabile, se non per ristretti ceti. Importante è comunque cogliere come questa tendenza alla fine esprima una idea semplicemente abolizionista della città.
Di segno apparentemente opposto è invece la tendenza a volere risaldare i vincoli di identità ed appartenenza della comunità con il proprio territorio.
Sappiamo che il modo più spontaneo quanto sovente infruttuoso per risolvere un problema è di invocare come soluzione ciò che pensiamo sia la causa del problema stesso. Se all’origine di ciò che soffriamo come degrado urbano e insicurezza da micro-criminalità si individua il progressivo affievolimento dei legami di identità comunitaria, allora può sembrare ragionevole confidare che la soluzione risieda nel rinforzare quelli. Tanto più accentuata e veloce è stata la crisi che ha investito i processi di produzione di identità sociale, tanto più forte è stata la produzione di retoriche che hanno raccomandato di investire sulle comunità (cfr., Nelken D., Community Involvement in Crime Control, in “Current Legal Problems”, 1985, 38, 1, pag. 39 e ss.).
Ad ogni manifestazione di degrado e di insicurezza metropolitane, hanno risposto progetti che hanno investito - spesso con esiti incerti e a volte fallimentari - sulla risorsa comunitaria: se ti senti insicuro nel quartiere o caseggiato in cui abiti, ti invitiamo ad aderire ad un progetto del “vicinato che sorveglia”; se soffri il parco sotto casa come ostile, mettiti d’accordo con gli altri residenti e costituisci una associazione che sia in grado di produrre eventi capaci di vitalizzare il parco; se sospetti pericolose presenze all’uscita di scuola dei tuoi figli, unisciti ad altri genitori e insieme vigilate i dintorni della scuola stessa; ecc. (Cfr., Greemberg S. F., Informal Citizen Action at Neighbourhood Level, Government Printing Office, Washington, DC, 1985). Le stesse forze di polizia hanno puntato sulla community, inventando la polizia di prossimità.
La risorsa comunitaria funziona dove - banalmente - esiste capitale sociale, cioè dove sono ancora presenti forti vincoli di appartenenza comunitaria. Insomma: funziona dove non necessita invocarla, cioè dove non ce ne è bisogno. Ma dove questo capitale è stato dissipato o si è esaurito? La produzione artificiale di vincoli di identità ed appartenenza territoriale finisce per reggere e alimentare sentimenti di ostilità e di contrapposizione nei confronti dell’altro (Cfr., Putman R. D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simons & Schuster, New York, 2000). In Italia il fenomeno leghista - sovente intollerante quando non apertamente razzista - è sotto questo profilo istruttivo.
4. – L’ordine virtuale e le metafore.
Il disordine fisico di alcune parti della città che accompagna il processo di affievolimento dei vincoli di appartenenza tra territorio e chi lo vive è stato drammatizzato nelle sue conseguenze dal modello esplicativo della “finestra rotta”, che ha offerto un supporto giustificativo alla strategia della “tolleranza zero”.
Una finestra rotta di un edificio se non prontamente riparata determinerà la vandalizzazione di un’altra finestra; una cabina telefonica danneggiata inviterà a danneggiarne altre a quella prossima e così via. Il degrado produce degrado e l’azione vandalica si diffonde rapidamente rendendo ben presto quel territorio inospitale ai più; in quanto sempre più vissuto come estraneo dalla collettività, cioè progressivamente sempre più vuoto, quel territorio sarà frequentato, cioè riempito, da marginali (senza fissa dimora, tossicodipendenti e spacciatori, prostitute; ecc.). Pian piano in quello spazio urbano le attività economiche lecite arretreranno di fronte alla prepotenza di quelle illegali e i residenti che economicamente potranno cambieranno abitazione, trasferendosi in un’altra parte della città. Quella finestra rotta, quella cabina danneggiata, quei primi graffiti sui muri degli edifici possono determinare la trasformazione di quello spazio urbano in una zona pericolosa ed insicura (Cfr., Winson J. Q., Kelling G. L., Broken Windows. The Police and Neighbourhood Safety, in “The Atlantic Monthly”, 1982, pp. 29 e ss.).
Da questo modello esplicativo della genesi e diffusione dell’insicurezza nella città è facile ricavarne una precisa strategia di politica del controllo sociale: non dobbiamo tollerare neppure la più lieve violazione delle norme, neppure di quelle più irrilevanti (come gli “atti di inciviltà”).
Il modello esplicativo della “finestra rotta” si è rivelato scientificamente erroneo ( Cfr., Harcourt B. E., Illusion of Order. The False Promise of Broken Windows Policing, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2001) : se è possibile verificare che una cabina vandalizzata possa favorire la vandalizzazione di altre, che un muro imbrattato da graffiti inviti ad imbrattarne ancora, non è possibile trovare convincente verifica che la presenza di cabine telefoniche vandalizzate, di muri imbrattati da incomprensibili graffiti, di edifici abbandonati con le finestre rotte, ecc. definiscano un territorio metropolitano insicuro o più insicuro di altri. Il diffondersi del degrado urbano non ha effetti di moltiplicatore sui livelli di sicurezza oggettiva. Il principio prescrittivo (zero tollerance) che si è voluto ricavare da questo modello è servito unicamente a legittimare l’espulsione e neutralizzazione selettiva di gruppi sociali marginali (alcolizzati, hobos, accattoni, prostitute da strada, tossici, ecc.) da alcune zone del centro di New York, una operazione cosmetica pagata a caro prezzo e non solo economicamente, ma anche per le inevitabili violazioni dei diritti umani e delle garanzie giuridiche (nella letteratura italiana, cfr., De Giorgi A., Zero-tolleranza. Strategie e pratiche della società del controllo, Derive Approdi, Roma, 2000).
Si intende però come il modello esplicativo della “finestra rotta” sia risultato politicamente appetibile in quanto fondato su una retorica che fa immediata breccia nell’emotività collettiva: enfatizza la paura del contatto con la miseria, del contagio e del diffondersi incontrollato delle infezioni morali che affliggono i rapporti con gli esclusi. A maggior ragione e con più intensità quando gli ultimi sono anche segnati da una diversità razziale, religiosa, linguistica e culturale. Quando gli ultimi diventano anche impuri.
Altro modello, anch’esso fortemente oggi agito in alcuni contesti, che offre un’ipotesi esplicativa del diffondersi del rischio di vittimizzazione nella città post-industriale - e che quindi cerca di convalidare scientificamente l’aumento dell’insicurezza sia oggettiva che soggettiva - rinvia alla teoria sociologica delle “opportunità” (nella letteratura italiana vedi Barbagli M., L’occasione e l’uomo ladro. Furti e rapine in Italia, il Mulino, Bologna, 1995).
Anche in questo caso, l’ipotesi teorica è debole. Essa parte da un dato empiricamente accertato: il vivere metropolitano oggi ha progressivamente innalzato il rischio per tutti ed indistintamente (il che significa: anche per coloro, la maggioranza, che un tempo non correvano questo rischio) di essere vittima di delitti opportunisti, cioè di quei reati in cui chi delinque consapevolmente approfitta di alcune opportunità favorevoli alla commissione dell’azione delittuosa, quali il luogo, il momento e la vulnerabilità della vittima.
E’ certo che questo modello esplicativo della criminalità opportunista può spiegare solo alcuni - in verità pochi - reati (i borseggi, gli scippi, i furti, le piccole rapine) sul paradigma della scelta razionale dell’autore del delitto; ma il vecchio adagio che vuole che l’ “occasione faccia l’uomo ladro” palesa poi una incapacità esplicativa nel dare conto del perché solo alcuni, per fortuna pochi, di fronte alla medesima realtà situazionale, decidano di approfittarne, delinquendo. Il solo effetto certo di questa attenzione al rischio di vittimizzazione, concerne il panico sicuritario: essa alla fine fa sentire in colpa le vittime reali e potenziali, cioè tutti, per non essere in grado di prevenire i pericoli. La sicurezza del vivere urbano diventa quindi una questione che impegna sempre meno lo Stato e le amministrazioni pubbliche e sempre più ci responsabilizza per i nostri stili di vita. E così la sicurezza diventa sempre più una questione privata.
Tolleranza zero, politiche di sicurezza situazionale, urbanistica degli spazi difendibili, protagonismo delle vittime, privatizzazione del bene della sicurezza, sono quindi alcune delle parole oggi più abusate del lessico prescrittivo con cui si vuole contrastare il disordine criminale e il degrado delle città. Queste strategie non poggiano su modelli esplicativi scientificamente convincenti, ma come narrative esse ci testimoniano fedelmente delle nuove paure metropolitane.
5. – Governare attraverso l’insicurezza e la paura.
Il novum nei confronti dei fenomeni di disordine e di degrado sociali si apre così su due distinti scenari politici: quello che facendo della paura lo strumento principe di governo politico finisce per invocare una “democrazia penale”; e quello che investendo su una nuova cultura politico-amministrativa della sicurezza a livello locale, confida in un governo della sicurezza sempre più parsimonioso della risorsa repressiva. Il governo politico dell’insicurezza e della paura è assolutamente altro dal governo politico attraverso l’insicurezza e la paura. Uno dei punti dirimenti tra queste due strategie è, infatti, la fiducia nella risorsa penale.
Pur correndo il rischio insito in ogni generalizzazione, possiamo convenire che la scelta di governare attraverso l’insicurezza e la paura alla fine è risultata la scelta dominante che si è progressivamente imposta negli USA e in parte solo in Inghilterra e che oggi è rivisitata criticamente nel bel libro di Jonathan Simon, appena tradotto in italiano con il titolo Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Cortina Editore, Milano, 2007) ma la cui traduzione letterale suonerebbe ben più esplicita: Governare attraverso il crimine. Come la guerra al crimine ha trasformato la democrazia americana.
Seguiamo, pur con incedere rapsodico, l’argomentazione di Jonathan Simon.
La crisi del welfere è fortemente correlata alla crisi della rappresentanza politica; meglio: diciamo che il progressivo venire meno dello Stato sociale di diritto agevola il passaggio da una democrazia rappresentativa sul modello liberale di stato di diritto verso una democrazia d’opinione.
La narrativa sicuritaria attraverso il governo della insicurezza e della paura si palesa ben presto come capace di mettere in atto dispositivi di nuova governance, cioè dispositivi capaci di strutturare campi di azione e quindi di costruire anche forme collettive nuove di rappresentanza politica. Si scopre, così, che l’insicurezza e il panico sociale sono risorse che se ben impiegate sono capaci di produrre ordine sociale e politico. Ad un ordine costruito sulla sicurezza sociale (certo: promesso ben più che effettivamente garantito) si può sostituire un ordine che si alimenta famelicamente della paura. In fin dei conti il modello urbano della città-fortezza medioevale si era costruito sulla paura del nemico-esterno, o meglio sulla paura di una natura non ancora “civilizzata” e pertanto avvertita come ostile. Al tramonto si alzavano i ponti levatoi e si chiudevano le porte della città. Sicuri dentro, insicuri fuori. Chi è dentro è salvo, chi è fuori, nella notte, è spacciato. La città entro le mura nasceva e cresceva come dispositivo in grado di garantire la sicurezza e produceva le forme del governo politico e dell’economia adeguate a quella idea di sicurezza. Si veniva così storicizzando un’idea di ordine urbano. Oggi, le città della post-modernità sono assediate sempre dalla paura, ma verso un nemico-interno. Ergo: le città possono essere disciplinate da nuovi dispositivi di governance.
Governare la cosa pubblica attraverso la paura e i sentimenti di insicurezza costringe in primo luogo a produrre, in termini crescenti, la risorsa utile e sempre scarsa della paura e della insicurezza. Il governo attraverso l’insicurezza e la paura ha sempre più bisogno di insicurezza e paura. Un esempio illuminante: l’avere fatto assumere alla vittima un protagonismo anche politico, determina un dispositivo di produzione di ordine estendibile a tutti, perchè tutti siamo, quantomeno, potenziali vittime.
La produzione di ordine attraverso l’insicurezza e la paura crescenti confida alla fine nella sola forza della criminalizzazione diffusa e di massa. Come lucidamente ci suggerisce Simon: « quando governiamo attraverso la criminalità, rendiamo il crimine e le forme di sapere ad esso storicamente associate (...) disponibili al di là del loro limitato ambito d’origine, facendone uno strumento efficace con il quale interpretare e inquadrare tutte le forme di azione sociale come questioni di governance» (J. Simon, op. cit., p. 22). Questo nuovo paradigma politico si costruisce così sulla capacità di individuare, prevenire e quindi neutralizzare qualsiasi rischio sociale come rischio criminale e quindi nel criminalizzare ogni livello e contesto sia pubblico che privato della vita sociale. La politica estera e militare degli USA di questi ultimi anni è a questo proposito illuminante.
Un nuovo modello di rappresentanza politica finisce così per emergere prepotentemente: quello di una leadership prosecutorial che agisce come se fosse appunto “pubblica accusa” capace di individuare tempestivamente ogni rischio criminale e invocare pene adeguate nei confronti dei nuovi nemici. E questo avviene sia a livello di governo della nazione che dei singoli stati che delle città; questo si determina sia nel settore pubblico, quanto in quello privato, come nelle relazioni sindacali e di fabbrica, nella conduzione delle scuole, fino all’interno della vita delle singole famiglie. Più che uno “stato penale” è una “società penale” quelle che emerge. Società del rischio che si realizza in società della “carcerizzazione di massa”, nonché dell’emergenza di nuove teorie giustificative del sistema penale, quali quelle attuariali della innocuizzazione selettiva per gruppi sociali e della desert.
Il governo attraverso l’insicurezza da criminalità ripone quindi al centro la questione etico-politica della meritevolezza sociale alla tutela dei diritti, operando un’inversione funzionale dei criteri di accesso alla sicurezza dei diritti operati dallo stato sociale. Se la cultura del welfare investe nella rimozione delle condizioni materiali che impediscono l’accesso alla piena tutela dei diritti di tutti, il governo attraverso la paura agisce nel senso di determinare nuovi criteri di accesso alla tutela dei diritti dei (soli) meritevoli. La forma culturalmente più accettabile per escludere alcuni dai benefici dello stato sociale è la criminalizzazione del loro status. Il paradigma della “meritevolezza di esclusione” occupa così il posto di quello di “meritevolezza di aiuto”. Le politiche di “tolleranza zero” esprimono felicemente questo cambiamento.
La pratica della nuova esclusione sociale impone l’adozione di una cultura e di una strategia di difesa sociale da chi è escluso. Sotto questa ottica le politiche sicuritarie del post-welfare hanno qualche cosa a che vedere con il panico sociale della prima metà del XIX secolo nei confronti delle “classi pericolose”. Allora, come oggi, la questione era quella del governo di un’eccedenza sociale; solo che allora l’esclusione dalla disciplina del salario che rendeva i poveri pericolosi era vissuta come un’emergenza transitoria, in quanto si poteva confidare in un riequilibrio del mercato del lavoro; oggi, no. La soglia di accesso alla tutela dei diritti oggi non può più passare attraverso l’inclusione nella cultura del lavoro.
Assistiamo così ad un passaggio dalla topica dell’ordine pubblico a quella della sicurezza urbana; ciò implica un’enfasi sul diritto del cittadino alla sicurezza non più garantito dalla pretesa statuale all’obbedienza del diritto, come dire che il diritto alla sicurezza è in sé altro o quantomeno esso non si esaurisce nell’obbedienza dei cittadini alle leggi dello Stato. Lo Stato si difende dalla criminalità perché anche storicamente in essa coglie sempre un attentato alla sua autorità; i cittadini vogliono difendersi della criminalità, perché essa attenta ai loro diritti. Siamo di fronte ad un tentativo di ri-appropriazione della società civile di quanto espropriato con fatica, fin dal suo processo di formazione originaria, dallo Stato. Siamo di fronte quindi ad una valenza privatistica, fortemente antistatualista che evoca scenari di rifeudalizzazione nei rapporti sociali. La sicurezza è quindi tematizzata anche se non soprattutto come nuovo bene dei privati, cioè dei cittadini. Può essere infatti negoziata contrattualmente sul mercato che offre prestazioni private di sicurezza (vedi polizie private e sistemi di sicurezza situazionale); consente opportunità di trovare soddisfazione in modalità altrettanto private (ad esempio attraverso la mediazione tra vittime ed autori di reato).
La sicurezza cittadina si manifesta come risorsa comunque scarsa. La sicurezza cittadina è una risorsa ontologicamente limitata, perché chiamata a soddisfare bisogni che si determinano all’esterno del sistema di produzione della sicurezza stessa. Gli esempi sono fin troppo evidenti: la sicurezza dei residenti di un quartiere dal rischio di furti in appartamento è soddisfabile senza pregiudicare la sicurezza dei residenti di un quartiere limitrofo, ovvero la sicurezza nell’esercizio dei propri diritti da parte di una comunità di nuovi immigrati che vivono nella periferia della città? Decisamente no: solo i soggetti contrattualmente più forti riusciranno ad accaparrarsi - certo anche attraverso lo scambio politico - quote consistenti di sicurezza a scapito ovviamente degli attori sociali più deboli.
Ma non solo: il bisogno di sicurezza, come bisogno dei singoli, impone di necessità una allocazione sociale di responsabilità nei confronti di altri singoli. Il tema della sicurezza cittadina implica che si apra un perenne conflitto tra vittime e colpevoli. Se io mi sento vittimizzato nel mio diritto di usare la città di notte ciò comporta che tu prostituta, che tu tossicodipendente veniate socialmente definiti colpevoli della mia insicurezza. La mia sicurezza può essere garantita solo dalla maggiore insicurezza - come riduzione di diritti - di altri. E le cose certo non cambiano se si conviene che la sicurezza debba essere inegualmente distribuita in ragione del peso politico degli attori in competizione “democratica”.
E qui si tocca uno degli aspetti più problematici della costruzione sociale della sicurezza che finisce per mettere in relazione il governo della sicurezza con l’esercizio stesso della democrazia, o meglio con una nozione parziale di democrazia. La democrazia intesa come “diritto della maggioranza” finisce per dare una forte legittimazione politica alla lotta alla criminalità per la sicurezza. La lotta alla criminalità diventa infatti una lotta per l’esercizio di un diritto democratico: la sicurezza della maggioranza dei cittadini. E in questo senso parliamo correttamente di “democrazia penale” (Cfr., Garapon D., Salas D., La République pénalisée, Hachette, Paris, 1996).
6. – Il bene pubblico della sicurezza nelle politiche urbane di “nuova” prevenzione.
La crescente domanda sociale di sicurezza dalla criminalità, come riflesso di insicurezze soggettive - a prescindere se esse siano o meno conseguenza di situazioni di minore sicurezza oggettiva - si è aperta anche su un distinto scenario politico: quello che in termini più o meno espliciti, si è posta la questione della sicurezza dalla criminalità proprio partendo dalla consapevolezza che la risposta penale non è capace da sola di soddisfare il bene pubblico della sicurezza (Cfr., Ph. Robert, L’insécurité: représentations collectives et question pénale, in “L’Année sociologique”, 1990, 40, pp. 313 ss.) .
Questo diverso scenario è stato tematizzato, almeno in un primo momento, in Francia e poi, attraverso l’egemonia così guadagnata, si è esteso alle politiche del Forum Europeo sulla Sicurezza Urbana. L’esperienza italiana, almeno in una sua prima fase agita dal progetto di “Città sicure” della Regione Emilia-Romagna, ha contribuito, anche con caratteri di forte originalità, alla costruzione di questa distinta lettura (Cfr., Pavarini M., a cura di, L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia, Carocci, Roma, 2006).
Questa posizione riconosce come la tutela della sicurezza dalla criminalità attraverso il sistema della giustizia penale sia sempre inadeguata alla domanda sociale di sicurezza. Il fenomeno percepito come diffusione del panico sociale è indice quindi di una sproporzione socialmente sofferta. Questo è il punto di partenza (Cfr., Roché S., Le sentiment d’insécurité, Puf, Paris, 1993; Sociologie politique de l’insécurité, Puf, Paris, 1998).
Il bisogno di sicurezza sociale insoddisfatto produce una domanda sociale di sicurezza; a questa si corre il rischio di rispondere in un duplice modo: attribuendo ancora più valore al sistema penale in un circuito di pericolosa autoreferenzialità che legittima il sistema penale stesso in una dimensione oramai prevalentemente simbolica, da un lato; rivendicando uno spazio sempre più privato - o meglio non pubblico - alla difesa della sicurezza, dall’altro lato. E questa duplice modalità di reazione è appunto quella che definisce la politica di governo attraverso l’insicurezza e la paura. Il governo locale della sicurezza a quella si vorrebbe opporre, almeno nelle intenzioni.
Nel documento approvato dalla riunione di Presidenza del Forum generale italiano per la sicurezza urbana nel giugno del 2005, viene offerta una definizione di “politiche di sicurezza”:
«Le politiche di sicurezza riguardano l’intera popolazione, la qualità delle relazioni sociali e interpersonali, la qualità dell’ambiente urbano, mentre le politiche criminali riguardano solo la prevenzione e repressione di determinati comportamenti personali qualificati come reati. In sostanza, le politiche criminali sono solo una parte, più o meno rilevante a seconda dei contesti, delle politiche di sicurezza. L’equivoco nasce dal fatto che in Italia, anche per mancanza di esperienze diverse, per politiche di sicurezza si finisce per intendere le sole politiche di prevenzione e repressione della criminalità, tradotte in ‘sicurezza pubblica’ o ‘pubblica sicurezza’. In questo caso la lingua italiana non aiuta; chi parla francese o inglese ha due diversi termini per indicare, da un lato, la sicurezza urbana in senso ampio, dall’altro quella specifica che si riferisce all’azione della polizia contro la criminalità: securité e sureté in francese, safety e securety in inglese.»
Le politiche di sicurezza urbana includono quindi anche le politiche di prevenzione e repressione della criminalità, ma non si esauriscono in queste. Assumere poi il bene della sicurezza come “bene pubblico” significa operare per la tutela dei diritti di tutti. La sicurezza non è pertanto un “nuovo” diritto, ma lo stato di benessere che consegue alla tutela dei diritti di tutti. Una radicale inversione rispetto alle politiche di governo attraverso l’insicurezza: il tema della sicurezza cittadina si converte pertanto dalle politiche volte a soddisfare “il diritto alla sicurezza” a quelle orientate a garantire “la sicurezza dei diritti” (cfr. A. Baratta, Politica Criminal, entre la Politica de la Seguridad y la Politica Social, in E. Carranza, coord. de, “Delito y Securidad de los abitantes”, Siglo XXI, Mexico, 1997, pp. 80 ss.).
L’analisi comparata delle politiche locali di sicurezza in Europa, in particolare nei paesi di area francofona, ci conferma la presenza di due costanti: la centralità dei governi delle città, da un lato, il collegamento funzionale tra governi cittadini e governo centrale, dall’altro lato. I governi delle città sono dotati delle risorse economiche e normative adeguate per agire coerentemente e i governi centrali aiutano questa crescita progressiva di responsabilità delle città.
Tutto ciò in Italia non si è dato, per quanto ci si fosse in un primo momento illusi confidando in un processo di riforma di tipo federativo. Sulle città non si voluto investire. I sindaci sono rimasti soli di fronte alle domande sociali crescenti di sicurezza a loro rivolte dalle comunità cittadine, senza essere investiti dei poteri e delle competenze necessarie per potere dare una risposta adeguata a quelle domande. Testimoniano questa difficoltà di rappresentazione delle politiche locali di sicurezza a livello nazionale sia l’angustia del modello di integrazione portato avanti dalla stagione dei contratti di sicurezza tra prefetture e comuni, sia le irrisolte ambiguità nel processo di riforma delle polizie locali. D’altra parte la scelta in favore del modello integrato di sicurezza è in qualche modo obbligata, una volta che lo Stato, come amministrazione centrale, non rinuncia, al monopolio esclusivo della risorsa repressiva. L’integrazione dovrebbe quindi determinarsi tra poteri e competenze locali in tema di azione proattiva e poteri e competenze nazionali in tema di azione reattiva alla criminalità. Questa integrazione è difficilmente immaginabile a livello teorico; in pratica risulta poi quasi impossibile. Ci si accontenta quindi di molto meno se non di diverso: che i sindaci possano trovare qualche forma di partecipazione consultiva nelle azioni di contrasto della criminalità locale che autonomamente le polizie di ordine pubblico decidono di intraprendere e che i prefetti e questori siano messi al corrente delle politiche locali di prevenzione (situazionale e sociale) che autonomamente le amministrazioni cittadine decidono di attivare nel loro territorio. Il grado di concertazione nelle politiche di sicurezza è quindi assai scarso, quando eccezionalmente concertazione si da; altrimenti, il tutto si svilisce a semplice comunicazione burocratica tra uffici di distinte amministrazioni.
Le cose, almeno formalmente, sembrano essere mutate di recente, con l’art. 6 della legge n. 125 del 24 luglio 2008 di conversione del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché con il decreto ministeriale del 5 agosto 2008 di interpretazione sempre dell’art. 6. Per la prima volta, infatti, anche in Italia al sindaco viene riconosciuto il potere-dovere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni di degrado, quelle in cui si verificano comportamenti che compromettono la qualità urbana o che possono offendere la pubblica decenza, ovvero turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici.
7. Un nuovo potere di polizia nelle mani del Sindaco
Il contesto normativo in cui ciò avviene, cioè il c.d. “pacchetto sicurezza”, nonché le posizioni da tempo unanimemente assunte tanto a livello europeo ed internazionale quanto a livello locale-nazionale da parte di chi interessato al tema emergente del governo locale della sicurezza, non lasciano dubbi sul senso politico-amministrativo da attribuire a questo spostamento di poteri in capo ai sindaci, cioè quello di colmare un vuoto di potere a livello comunale, esattamente dove già da tempo stava emergendo un domanda sociale sempre più forte e sempre più univocamente diretta all’amministrazione locale in tema di sicurezza. Ma - diciamo: con una nota di assoluta singolarità - tutto ciò non avviene in ossequio alle logiche europee della sussidiarietà per cui il conferimento di questi nuovi poteri dal centro alla periferia si determina in capo all’organo rappresentativo della comunità a livello comunale. Al contrario: i nuovi poteri in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana vengono qui attribuiti al sindaco - da sempre “Giano bifronte” - solo in quanto ufficiale di governo. E se ciò da un lato semplifica molte questioni a livello interpretativo, da un altro lato ne complica altre.
Partiamo da una breve ricognizione dello stato dell’arte prima del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, che si convertirà poi in legge n. 125 del 2008.
La questione sicuritaria si pone politicamente in Italia, non diversamente da altrove, a livello cittadino. Per quanto il Sindaco sia chiamato a rispondere solo di quanto a lui istituzionalmente demandato, da almeno una decade il primo cittadino di fatto risponde politicamente in tema di sicurezza, sempre e comunque. Una sorte di responsabilità oggettiva, perché poteri effettivi per governare i diversi problemi della sicurezza urbana il Sindaco ne ha sempre avuti ben pochi, fino appunto al maggio di questo anno.
Delle plausibili ragioni politiche di questo processo di imputazione politica di responsabilità ben oltre i limiti di competenza istituzionale, due mi sembrano quelle determinanti: una prima, strutturale, che fa si che se le cause o ragioni determinanti o influenti sulla questione sicuritaria sono rinvenibili, quando lo sono, in processi storico-economico e politici che superano la stessa dimensione degli stati nazionali, sovente se non sempre gli effetti a livello di insicurezza obiettiva e soggettiva si fanno “sentire” e acquistano una loro specificità a livello locale e in particolare cittadino; e una seconda, più connessa vuoi alla crisi della leadership politica in generale, vuoi alla riforma elettorale a livello locale che ha consentito per la prima volta ai cittadini di eleggere “direttamente” il proprio sindaco e quindi di vedere in questo il solo interlocutore capace di dare una soluzione ai problemi più avvertiti dalla comunità cittadina, anche quando, paradossalmente, sulla singola questione non aveva poteri istituzionali per potere agire, come appunto si è determinato sovente in tema di insicurezza e degrado cittadini.
Insomma: da tempo si lamentava un deficit di potere sindacale in tema di politiche di sicurezza a livello comunale. Fin qui, a dire il vero, la situazione italiana non è mai stata radicalmente diversa da quanto si determinava altrove. Salvo che su una questione nodale: in Italia il governo centrale ha sempre e con forza negato che in capo al sindaco si potessero trasferire poteri di ordine pubblico, determinando così che questi dovessero rimanere rigorosamente di riserva statuale. Con la legge Costituzionale n. 3 dell’ottobre 2001, che ha operato la riforma del Titolo V della Costituzione, per la prima volta il termine “ordine pubblico” fa la sua comparsa a livello costituzionale e lo fa nell’affermazione di una riserva assoluta statuale su esso.
E’ quindi nella logica delle cose che questa chiusura perentoria e a livello costituzionale di qualsiasi condivisione del potere di ordine pubblico da parte del sindaco, determinasse la distinzione tra politica dell’ordine pubblico e politica di sicurezza a livello cittadino. Impresa difficile e sovente pure pretestuosa a livello teorico. D’altra parte se l’ordine pubblico come ordre dans la rue, da un lato, e come law enforcement dall’altro fossero ambedue soddisfatti da chi ne ha sempre avuto esclusiva competenza, neppure sarebbe nata la nozione di sicurezza cittadina. Nasce e si diffonde invece la cultura di governo della sicurezza a livello locale, proprio perché le collettività percepiscono e quindi lamentano la presenza e il diffondersi di disordini che non possono più essere disciplinati da chi ne ha potere, attraverso le sole politiche di ordine pubblico. Se tutto ciò si determina in contesti nazionali in cui il Sindaco è responsabile tanto dell’ordine pubblico cittadino, quanto delle politiche preventive, il governo del bene pubblico della sicurezza indicherà appunto un approccio più ampio di quello che sarebbe stato possibile nella sola prospettiva dell’ordine pubblico, ma ovviamente includendo al suo interno e in termini non problematici quote consistenti di tradizionali politiche di ordine pubblico. E questo è quanto si determina, ad esempio, negli USA. Nelle realtà invece in cui la titolarità delle competenza di ordine pubblico non appartiene a chi ha il governo democratico della città, come in Italia, si pone drammaticamente quanto sovente confusamente la questione dell’“integrazione” di competenze, servizi e culture non solo diverse, quanto funzionalmente “distinte”. E qui nascono i problemi: qualsiasi governo del bene pubblico della sicurezza necessita di quote più o meno consistenti di “ordine pubblico”. Sarei tentato a dire che qualsiasi politica di ordine pubblico che voglia essere efficace, necessita oggi di essere integrata da quote più o meno significative di “sicurezza cittadina”. E la distinzione manichea che si tende a proporre tra repressione e prevenzione - la prima in capo alle forze poliziali e alla magistratura e la seconda ai servizi del governo locale - non coglie la sostanza delle cose. Le Polizie di Stato di fatto e di diritto sono anche agenzie di prevenzione; chi opera nei servizi del Comune di fatto e di diritto agisce anche in una prospettiva di controllo sociale.
Le distinzione “giuridiche” sfumano insomma nell’azione concreta. E lo stesso si può dire per la distinzione tra “contrasto della criminalità” e “lotta al degrado”. Distinzioni possibili, ma solo in astratto. Nella situazione sopra descritta, i confini nella distinzione di competenze e funzioni sono diventati ben presto alquanto “elastici” nell’azione quotidiana di governo di una città.
Il fronte più aperto a possibili “sfondamenti” è da subito apparso quello della Polizia municipale: è infatti un corpo di Polizia a tutti gli effetti (burocratici, di mission, ecc.), che può assumere compiti di polizia giudiziaria e che nella sua azione può esercitare anche funzioni di ordine pubblico. E’ poi un Corpo poliziale armato, a cui gli è riconosciuta un’indennità speciale di ordine pubblico e che se comandato opera unitamente alle Polizie di Stato in attività di ordine pubblico e di repressione della criminalità. La sola risorsa di “vis repressiva” di cui il Sindaco ha sempre potuto autonomamente disporre. Comprensibile quindi che in molte realtà la Polizia municipale sia diventata il centro gravitazionale intorno al quale si è costruito il governo locale del bene pubblico della sicurezza.
Facendo invece implicito richiamo alla scelta originaria e di fondo in senso centralistico dello Stato unitario, i nuovi poteri vengono oggi trasferiti al Sindaco quale ufficiale di governo.
Così decidendo di riformare, si sarebbe dovuto e più correttamente nominare le cose per quel che esse sono e cioè che al Sindaco, quale ufficiale di governo, venivano trasferiti significativi poteri anche, se non prevalentemente, di ordine pubblico e che questi si sommavano così a quelli di cui già titolare come responsabile politico del Comune democraticamente designato dalla cittadinanza, il cui insieme ora nelle mani del Sindaco consente a questi di garantire la “sicurezza urbana”.
E che così sia nella sostanza, lo ricaviamo anche da altro. Ad esempio dalla determinazione di nuovi ed incisivi poteri dello Stato sull’azione amministrativa del Sindaco, quasi a volere trovare un qualche ri-equilibrio ad un eccesso di delega in materia così gelosamente riservata. Si concede così la facoltà del Ministro dell’Interno di adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni sindacali quale ufficiale di governo secondo il riformato comma 12 dell’art. 54 del Testo unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; si statuisce poi la potestà prefettizia (di cui al comma 9 del citato art. 54) di disporre ispezioni “per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale”; si decide che i poteri sostitutivi che in precedenza, in caso di inerzia, potevano dare luogo alla nomina di un commissario, ora siano attribuiti dal comma 11 dell’art. 54 direttamente al Prefetto; ed infine, si contempla l’obbligo delle comunicazioni preventive secondo quanto determinato dal comma 4 del medesimo articolo.
Di ordine pubblico ovviamente si tace, come se esso continuasse a permanere di esclusiva competenza dello Stato. La lettera h.) del comma 2° dell’art. 117 della Costituzione è fatto così salva. La “sicurezza urbana” come altro dalla “sicurezza pubblica” può essere, in virtù del principio di sussidiarietà, allocata nelle competenze comunali di cui all’art. 118 della Costituzione.
Una cesura non solo ipocrita, che sarebbe anche tollerabile, ma che presto appare inidonea ad occultare quanto si vuole invece nascondere, al punto da costringere il Ministro dell’Interno con Decreto del 5 agosto 2008 a “definire” la “sicurezza urbana”(come altro dalla “pubblica sicurezza” o “ordine pubblico” e come altro dalla “incolumità pubblica”).
Da sottolineare quantomeno tre profili: 1.) l’avvertita necessità politica di dare una “definizione”, operazione anomala in quanto non necessaria e quindi desueta alla tecnica della normazione; 2.) non esistendo differenze rilevanti tra ordine pubblico e sicurezza urbana, la definizione di questa ultima cade nel ridicule, reggendosi alla fine solo su una specificazione di competenza territoriale e/o funzionale, come se recitasse: l’ordine pubblico a livello comunale quando agito dal Sindaco si definisce “sicurezza urbana”; 3.) questa definizione offerta a livello di decreto ministeriale pone un serio problema di illegittimità costituzionale rispetto alla gerarchia delle fonti, potendo eventualmente solo la legge provvedervi, stante che il decreto ministeriale dice di più di quanto espresso dalla legge. Ma tacciamo di questi profili tecnici e fissiamo la nostra attenzione critica alla definizione di “sicurezza urbana”.
Che cos’è quindi la “sicurezza urbana”?
L’art. 1 comma 1° del decreto ministeriale in precedenza richiamato la definisce come “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Nonostante un pericoloso scadimento verso una linguaggio ambiguo di stampo sociologico (leggi: “vivibilità dei centri urbani”, “convivenza civile”, ma ancor più la durkheimiana “coesione sociale”, vera ciliegina sulla torta di questo pasticcio lessicale!) alla fine la definizione dice peggio, cioè inelegantemente, ma sostanzialmente parafrasa la vecchia definizione dell’ “ordine pubblico generale ed ideale” come “il buon aspetto e il regolare andamento del vivere sociale” di manziniana memoria.
Più interessante, in quanto rilevatore più esplicito dell’intento, è il 2° comma del medesimo articolo, dove si dice che il Sindaco interviene per “prevenire” e “contrastare” le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i fenomeni di violenza legati all’abuso di alcool e l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, nonché quelle situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e privato e che determinano lo scadimento, l’incuria e il degrado della qualità urbana o che compromettono il decoro urbano, ed infine quelle condotte, come la prostituzione su strada e l’accattonaggio molesto, che possono offendere la pubblica decenza ovvero turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici.
Le note che spiccano nella definizione data di sicurezza urbana, sono quindi: a.) il riferimento costante alla dimensione della città; b.) la mancata presa di distanza dai contenuti più “polizieschi” di ordine pubblico, stante che il riferimento alle tipologie d’autore dei soggetti destinatari dell’azione di sicurezza urbana sono - alla fin fine - sempre le vecchie figure della pericolosità sociale ottocentesca, quali gli oziosi, i vagabondi, le prostitute, gli etilisti e i mendicanti molesti, ecc.; c.) un ossessivo insistere su un’idea di ordine urbano di natura prevalentemente “estetica” (leggasi: “degrado”, “scadimento della qualità urbana”, “incuria”, “decoro”, “decenza”), che in quanto tale difficilmente potrà consentire di invocare uno stato di emergenza, determinando non poche perplessità se a fronte di alcune condotte che possono ledere l’estetica della città (si pensi al fenomeno dei graffitismo) il Sindaco decida di fare ricorso all’ordinanza urgente e contingibile.
Mi sembra pertanto sia da accogliere quella posizione che ritiene che il riformato comma 4 dell’art 54 del Testo Unico qui in esame abbia introdotto una potestà generale provvidi mentale in capo al Sindaco anche ed oltre i casi di “contingibilità e urgenza”, altrimenti si perderebbe il senso stesso della riforma, in quanto questa non avrebbe che, con altre parole, confermato quanto già e da tempo presente nelle competenze del Sindaco come ufficiale di governo. Dunque, all’ampliamento dei poteri amministrativi del Sindaco, il legislatore ha accompagnato l’allargamento delle rispettive manifestazioni provvedimentali e se anche si possono ipotizzare due generi di ordinanze, esse costituiscono variante di un unico genere di provvedimenti, sottoposti entrambi alle preventiva comunicazione al Prefetto.
A proposito poi di quest’ultima, ci si interroga sulla natura giuridica della stessa. Se dovessimo propendere nell’intendere questo obbligo di comunicazione come indice di una precisa subordinazione gerarchica del Sindaco nei confronti del Prefetto in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica, in considerazione anche del fatto che in queste discipline il Sindaco agisce come ufficiale di governo, dovremmo concludere che nei fatti l’ordinanza sindacale in materia di sicurezza finisce per essere sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del Prefetto. A convincerci in senso contrario è lo stesso art. 54 del Testo Unico, in cui le nuove relazioni Prefetto e Sindaco sono qualificate come di cooperazione e collaborazione. D’altra parte, il Sindaco, quale organo di elezione diretta mal sopporterebbe che, per quanto poi concerne le funzioni rientrati nelle materie statali, debba subire una deminutio a organo subordinato del Prefetto. E allora questo obbligo di comunicazione che finalità concreta persegue che non si esaurisca nei rapporti di buon vicinato su materie in cui la legge stessa invita alla più ampia collaborazione istituzionale?
Plurime, direi. In primo luogo l’ordinanza sindacale per essere eseguita sovente necessiterà dell’opportuna vis. E ben sappiamo che difficilmente il Sindaco potrà fare conto sempre ed unicamente sulle forze di polizia locale. Insomma, se l’ordinanza deve essere applicata spesso dovranno intervenire le forze di polizia di Stato. E a questo punto il Prefetto deve essere per tempo informato perché egli è e rimane responsabile ultimo per tutti i profili di ordine pubblico a livello provinciale. Insomma: in quanto l’ordinanza sindacale è anche di ordine pubblico - per l’ambiguità intrinseca della nozione di sicurezza urbana che ho in precedenza esaminato - il Prefetto ha e può esercitare un proprio specifico potere, come provvedere ad una temporanea sospensione della esecutività o chiedere il riesame del provvedimento sindacale stesso. Ma, non è difficile paventare anche conflitti più radicali. Dall’altro lato l’ambiguità della natura del provvedimento sindacale, può giocare anche in un senso, diciamo, più favorevole al Sindaco stesso. Si consideri l’ipotesi affatto remota di un Sindaco fortemente condizionato politicamente dalla maggioranza o dall’opposizione in Consiglio comunale ad adottare alcuni provvedimenti in materia di sicurezza urbana non particolarmente a lui graditi; in questo caso l’informazione preventiva al Prefetto potrebbe aiutarlo a convincere i più a desistere dall’impresa, adducendo particolari difficoltà palesategli dal Prefetto in tema di ordine pubblico.
Non presenta invece particolari problemi l’omessa (o tardiva) comunicazione. Non si tratterebbe di un vizio di annullabilità dell’ordinanza, ma solo di difetto di esecutività e esecutorietà della stessa.
I poteri oggi attribuiti al Sindaco non si limitano a “prevenire” le situazioni sopra sommariamente tipizzate, ma anche a “contrastarle”, cioè a reprimerle.
Sul versante della prevenzione si fa ovvio riferimento alle competenze da sempre possedute dall’amministrazione comunale, cioè a quelle esperibili attraverso i servizi sociali, secondo i criteri propri delle politiche solidariste di aiuto al portatore del disagio o del bisogno insoddisfatto. Ma sicuramente, stante l’insistere sulla dimensione urbana, si debbano pure includere le politiche di sicurezza situazionali, come la videosorveglianza degli spazi pubblici, di cui nelle ultime due decadi si è fatto ampio uso anche in Italia.
Più problematico si presenta l’azione di contrasto in termini repressivi.
A ben riflettere direi debba limitarsi ad un potere reattivo agito al fine di neutralizzare alcune situazioni a rischio o di stigmatizzare socialmente alcuni autori. Azione amministrativa-poliziesca di tipo reattivo a cui sono costretti sia gli agenti delle polizie locali che quelli delle polizie di Stato, una volta che anche il Sindaco decida di farvi ricorso. Insisto: azione amministrativa-poliziale di tipo reattivo con finalità di innocuizzazione delle situazioni o di stigmatizzazione di alcuni autori, perché ovviamente non è costituzionalmente tollerabile alcuna supplenza penale dell’ente locale Comune, né si può oggi ritenere praticabile, stante una consolidata giurisprudenza a questo proposito, l’intervento penale ex art. 650 c.p. di fronte all’ordinanza inosservata del tipo di quella che si può ipotizzare in materia di sicurezza urbana.
Questo non significa che non sussista un rapporto fra l’esercizio della potestà del sindaco e le materie anche penalmente disciplinate. Ed infatti l’art. 2 del decreto ministeriale più volte richiamato, contiene riferimenti testuali a materie regolate dalla legge penale, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il danneggiamento del patrimonio pubblico, l’occupazione abusiva, l’accattonaggio attraverso lo sfruttamento di minori e disabili. In questi casi, il potere sindacale dovrebbe limitarsi alla prevenzione e al contrasto degli eventuali comportamenti di c.d. contesto su cui si inseriscono quelli specificatamente criminali che dovrebbero restare pertanto di esclusiva competenza dell’azione di polizia giudiziaria. Ma questa actio finum regundorum è facile solo in astratto. In concreto le cose sono più complesse e sfumate. Ad esempio, dobbiamo tenere conto che la polizia locale ha anche compiti di polizia giudiziaria; ed ancora: l’ordinanza sindacale in tema di sicurezza urbana attiva, come abbiamo detto, anche le polizie statali, che hanno sempre funzioni di polizia giudiziaria, cioè sono istituzionalmente chiamate alla repressione dei reati.
Altre volte invece l’azione di contrasto dell’ordinanza sindacale riguarderà condotte penalmente lecite; in questi casi l’ordinanza si limiterà così a colpire amministrativamente (con sanzioni pecuniarie, interdittive ed inabilitative) alcuni autori, in verità solo quelli che sono minacciabili da sanzioni pecuniarie, interdittive ed inabilitative. Si potrà ritirare la licenza o fare chiudere un locale pubblico ritenuto responsabile del degrado di una strada; si potrà con la forza provvedere allo sgombero di un caseggiato pericolante, abusivamente occupato; ma si potrà solo, nei fatti, intimare alcuni “senza fissa dimora” (vedi, ad esempio, i “pankabestia”) dall’esercitare l’accattonaggio e le prostitute di strada, se non straniere clandestine, dall’allontanarsi da alcune zone della città, perché con le loro condotte offendono la decenza pubblica, ma nulla più, consapevoli che nei confronti di questi autori la sanzione amministrativa esercita comunque scarsa efficacia.
L’esperienza ci insegna che in sé considerati questi poteri di ordine pubblico non si palesano oggi particolarmente efficaci, tanto è vero che nel nostro Paese le Polizie di Stato ne fanno un uso parsimonioso e con finalità prevalentemente volte a censurare simbolicamente alcune condotte, sovente solo quando costrette da movimenti di indignazione dell’opinione pubblica cittadina. Questi poteri appartengono infatti ad un arsenale poliziale che si mostra sempre più obsoleto di fronte a chi vive la città come city users, non intrattenendo con essa altro vincolo se non quello di chi vive la metropoli per quel tanto questa offre di edonisticamente consumabile.
Ci si interroga se invece questi poteri di repressione nelle mani di chi ha già ampi poteri di prevenzione possano determinare alla fine una diversa e più rilevante efficacia all’azione di controllo, in un rinforzo reciproco tra interventi proattivi e interventi reattivi, ben coordinati dalla medesima intelligenza e volontà politico-amministrativa. Non posso che augurarlo, stante il grave deficit di disciplina sociale che segna le nostre città, anche se ne dubito. E ne dubito perché i governi delle città oggi in Italia sono irrimediabilmente distanti dal possedere un livello minimo di cultura di governo del bene pubblico della sicurezza a livello locale. Le vocazioni dominanti nei sindaci d’Italia sono purtroppo tutt’ora sospese tra un eccesso di ingenuità e uno di autoritarismo. Alcuni pensano di potere governare la sicurezza delle loro città attraverso politiche sociali di sola prevenzione; altri non vedono l’ora di potere vestire i panni dello “sceriffo”, convinti che basti evocare la legalità per produrla.
Ciò non toglie che alla fine mi senta però in obbligo di salutare favorevolmente questo provvedimento di delega di poteri di ordine pubblico nei confronti dei sindaci. La nozione di “sicurezza urbana” serve a definire un nuovo spazio per introdurre un piccolo potere sindacale di polizia in parte concorrenziale a quello agito dallo Stato a livello locale, trattandosi in buona sostanza di potere di ordine pubblico, anche se non solo. La scelta operata era da tempo nella logica delle cose e non penso certo che un governo nazionale di centro-sinistra avrebbe agito diversamente. Non si poteva continuare a lasciare i Sindaci privi di poteri di ordine pubblico di fronte ad una crescente domanda di politiche di sicurezza a loro esclusivamente rivolta dalle collettività cittadine. Ora, finalmente, questa carenza di poteri è stata sia pure solo in parte colmata. E quindi i sindaci non potranno più invocare l’impossibilità istituzionale di agire. E soprattutto saranno costretti ad agire. Come ebbi un tempo fa ad augurarmi a questo proposito: si metta finalmente la palla al centro e si permetta ai poteri locali di giocare. Probabilmente essi faranno molti e gravi errori, ma intanto giocheranno. E dagli errori forse - non posso che augurarmelo – se non tutti, certo alcuni apprenderanno.
8. Le pre-condizioni mai avveratesi per il governo locale della sicurezza
Altrettanto si determina sul fronte del ruolo delle polizie locali.
In questi ultimi quindici anni, le polizie locali sono state attraversate da domande soventi contraddittorie, ma comunque orientate in un senso che definirei di assunzione di funzione di supplenza.
I governi delle città ben presto hanno realizzato che la sola risorsa poliziale di cui potevano fare conto era fornita da quella locale. Polizia a tutti gli effetti, con competenze anche di polizia giudiziaria, ma non polizia di ordine pubblico in senso proprio ed autonomo. Una riforma coerente in una prospettiva di forte decentramento amministrativo suggerisce, anche al di fuori di un’opzione federativa, di investire sulle polizie locali, se mai a livello regionale, come polizie di ordine pubblico, ma con competenze distinte nei confronti delle polizie nazionali. Prospettiva questa, allo stato attuale del dibattito politico, ben lontana da realizzarsi.
Anche in questo caso, una condizione non realizzatasi, costringe a cercare strade traverse e sostanzialmente equivoche, come piegare le polizie locali a funzioni supplenti. A livelli diversi in ragione anche delle resistenze corporative e sindacali messe in campo dalle diverse polizie municipali non sempre favorevoli ai cambiamenti di mission, i corpi di polizia locale hanno progressivamente agito in funzione di supplenza nei confronti delle esigenze di controllo poliziale del territorio inevase dalle polizie di stato: di fatto hanno avanzato nell’assunzione di funzioni di ordine pubblico, solo formalmente coperte dai nuovi compiti di cooperazione assunti con le polizie di stato a livello di contratti di sicurezza. La figura del “vigile di quartiere” e “di prossimità” segna appunto la posizione di passaggio tra polizia amministrativa e polizia di ordine pubblico.
Altra condizione, altrettanto decisiva ad uno sviluppo di una politica locale di sicurezza è data dalla crescita di un movimento riformatore capace di ridefinire i confini di una legalità compatibile al governo stesso della sicurezza. Cero, quindi, più poteri ai governi delle città, ma nella consapevolezza che la possibilità di governare il bene pubblico della sicurezza nelle città dipende dalle opportunità di offrire anche normativamente un diverso ordine ai grandi disordini sociali.
Con forza ed evidenza diverse, la questione del governo della sicurezza oggi sempre più palesa come inefficace l’arsenale tradizionale e già sperimentato delle politiche di produzione di ordine sociale, tanto quelle repressive che quelle preventive. Si taccia di quelle repressive, di cui è da sempre dubbia l’efficacia. Ma anche quelle preventive “tradizionali” - fondate prevalentemente sull’aiuto e sulla solidarietà - si mostrano certo necessarie, ma non sufficienti nella produzione di un governo efficace della sicurezza. In effetti, queste, in buona parte si sono venute costruendo su un modello di intervento nei confronti delle problematicità sociali fondamentalmente imperniate sul paradigma del “deficit” e della “territorialità”, nel senso appunto dell’attivazione delle reti che vincolano gli attori sociali portatori di conflitto e di disagio al territorio di appartenenza e nel soddisfacimento, sia pure sempre parziale, dei loro bisogni insoddisfatti. Purtroppo le nuove soggettività della pericolosità, come gli immigrati, sempre più sfuggono ad ogni criterio tradizionale di appartenenza al territorio, quantomeno fino a quando non si sarà determinata una situazione avanzata di integrazione, e nel contempo le dimensioni della loro presenza in sfortunata coincidenza con la crisi dello stato sociale, non consentano di essere governate solo con le tradizionali politiche assistenziali. Ma ciò che più emerge con prepotenza è ben altro: nel processo in atto i nuovi soggetti della pericolosità si collocano essenzialmente o prevalentemente e comunque inizialmente come “salariati” - all’interno di mercati illegali che solo ed in quanto perché così “artificialmente” definiti - cioè a prescindere dalla loro “dannosità sociale” e dalla circostanza che comunque essi soddisfano bisogni sociali diffusi e insopprimibili - non possono poi essere disciplinati, ove appunto qualsiasi possibile ordine può essere solo quello criminale. La definizione di questi mercati come illegali - quello della droga, del sesso mercenario, del gioco d’azzardo, ad esempio - colloca gli stessi in spazi di “libertà selvaggia”, pre-contrattuale, egemonizzabili e di fatto egemonizzati da logiche queste sì socialmente pericolose. La possibilità di un governo quindi della sicurezza suggerisce quindi che si prenda in seria considerazione anche l’opportunità di condurre sia pure in parte questi mercati fuori dalla illegalità, stante che essi non possono comunque essere soppressi fino a quando esisterà una domanda sociale non altrimenti soddisfatta.
Tutto questo in Italia non si è dato in questi ultimi anni, neppure timidamente. Anzi, le tendenze che si sono registrate sono state in senso contrario, di un’ulteriore irrigidimento ed innalzamento della soglia di legalità, ad esempio nei confronti del consumo di droghe illecite e nella repressione dell’immigrazione irregolare.
Le città italiane investite dall’incalzare progressivo dell’onda sicuritaria hanno dovuto agire amministrativamente in un contesto nazionale particolarmente ostile, che si mostrato prima assai povero di risorse, poi relativamente indisponibile a procedere a quelle riforme che avrebbe potuto garantire le condizioni necessarie per lo sviluppo di una cultura e di una politica di governo della sicurezza a livello locale.
8. - Pessimismi
Sulle città non si è voluto investire, lasciando le amministrazioni comunali prive delle competenze minime necessarie ad un’assunzione di responsabilità nel governo della sicurezza urbana; le polizie di stato non sono state riformate nel senso auspicato per una crescita di capacità di controllo del territorio e di responsabilizzazione democratica nei confronti dei cittadini e quelle locali sono rimaste lontane dall’assunzione di funzioni di supplenza nei confronti di quelle nazionali; l’egemonia penalistica sulle grandi emergenze offerte dai mercati illegali si è, se mai, progressivamente irrigidita e parossisticamente estesa; la società civile, sovente anche ricca di capitale sociale - vedi alcune città del nord Italia - non è stata aiutata nella produzione e sviluppo di culture diffuse di controllo sociale di tipo comunitario; la crisi del welfare ha poi investito le politiche dei servizi sociali, depauperando progressivamente le azioni di prevenzione sociale di ogni capacità di disciplina sociale delle problematicità.
Sembrerebbe che il tema della sicurezza sia assunto a livello di dibattito politico nazionale come questione politica tout court, ma in questa sola dimensione finisca poi per esaurirsi, come moneta preziosa per “retribuire” possibili scambi elettorali o non per orientare politiche di governo. Insomma: si corre il rischio che si facciano più convegni, tavole rotonde, si pubblichino libri e ricerche, si affermi a livello di pronunciamento politico il tema del governo della sicurezza, di quanto non si agisca per fare sì che il governi locali possano effettivamente produrre una cultura politica di governo della sicurezza urbana.
Poi, certo, nonostante queste difficoltà di crescita e di sviluppo, nonostante i processi involutivi sopra censurati, per quanto poco e spesso male, alcune cose sono ovviamente cambiate a livello di politiche locali e altre più in profondità nelle politiche di controllo sociale. E questi cambiamenti ovviamente tra loro interagiscono, contribuendo anche ad una diversa costruzione sociale del problema della sicurezza dalla criminalità, oggi in Italia. Ma il processo di sviluppo di una cultura e di una politica di governo locale della sicurezza è stato così tenacemente contrastato nella sua crescita fino forse al punto da pregiudicare irrimediabilmente la sua sopravvivenza e quindi fino al punto da lasciarci dubitare se possa parlarsi oggi in Italia di politiche locali di sicurezza.
Se possiamo seriamente dubitare dell’esistenza oggi in Italia di una cultura di governo locale della sicurezza non possiamo invece mettere in dubbio che non esista o sia venuto a mancare nel tempo la questione sicuritaria nelle nostre città. Il tema della sicurezza ci accompagnerà per molto tempo ancora. Se esso è nella sua essenza null’altro del modo in cui socialmente vengono costruiti, nella realtà e nell’immaginario collettivo, i problemi connessi ai processi di trasformazione conseguenti alla globalizzazione e alla crisi delle politiche di welfare, sarebbe quantomeno ingenuo aspettare che la “moda” passi in fretta.
Ma non possiamo però neppure illuderci che il recupero della politica possa - se mai si darà - essere effettivamente in grado di ritradurre e pertanto decostruire il tema della sicurezza nell’azione di governo verso un nuovo ordine sociale. Appunto: questo sarebbe l’obiettivo, ma non è affatto scontato l’esito. Peraltro il tema della sicurezza non può essere assunto come un problema che possa trovare una soluzione una volta per tutte. Non tutti i problemi possono infatti essere risolti, per la buona ragione che o non sono problemi o sono problemi mal posti. E quello della sicurezza è tanto un non-problema quanto un problema mal posto. Non c’è farmacum perché non c’è malattia da cui difendersi. La sicurezza è un tema (o il tema) di governo complessivo della città. Si può e si deve governare la sicurezza senza illuderci di sconfiggere l’insicurezza. “Farsi carico” (to care), infatti, non vuol dire risolvere.
Ma farsi carico vuol dire comunque scegliere un punto di vista. La sicurezza, se è “bene privato”, lo sappiamo, è bene scarso e concorrenziale. Bisogna che progressivamente le forze politiche declinino la sicurezza come “bene pubblico”, senza ovviamente cadere nel facile errore di ridurre il tema della sicurezza cittadina a questione di ordine pubblico. E la sicurezza può essere intesa e governata come bene pubblico solo nella produzione di maggiore “sicurezza dei diritti per tutti”, in primis di coloro - i più deboli - che soffrono di minore tutela dei propri.
La sicurezza come bene pubblico si produce e governa ampliando gli spazi di agibilità dei diritti, cioè ampliando la cultura e le occasioni di assunzione dei rischi. Se la politica della sicurezza come bene privato convince a ridurre i nostri diritti per correre meno rischi, la politica della sicurezza come sicurezza dei diritti di tutti, convince a correre più rischi per garantire di più l’esercizio dei nostri diritti. “L’aria della città rende liberi”, oggi come agli inizi del secolo passato, a patto che si vogliano e si sappiano correre gli inevitabili rischi. E questo è teoricamente chiaro. Ma esistono le condizioni politiche, oggi in Italia, per convincere socialmente della necessità di correre questi rischi?
Bologna: novembre 2008
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